CNDCEC – Reg. nr.0009037/2023 del 03/07/2023 – ore 13.35.35
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L’ELEZIONE DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA’
Il Consiglio Nazionale VISTO l’articolo 8, comma 1 bis del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, introdotto dall’articolo 31 terdecies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di approvare il regolamento con il quale sono stabilite le modalità di elezione dei Comitati Pari Opportunità costituiti presso gli Ordini territoriali;
VISTO l’art. 29, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, il quale dispone che il Consiglio Nazionale coordina e promuove l’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
VISTO l’articolo 26, comma 4 bis del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 il quale prevede che presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato Nazionale Pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati Pari Opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali;
RITENUTO di dover garantire ai diversi generi le condizioni di parità di accesso alla partecipazione ai Comitati Pari Opportunità;
RITENUTO di dover apportare delle modifiche al Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 12 luglio 2022;
nella seduta del 22 giugno 2023 formula e approva il seguente regolamento
Articolo 1 – Costituzione
1. In applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 bis del d.lgs. n. 139 del 2005, presso ogni Ordine territoriale è istituito il Comitato Pari Opportunità.
2. Il Comitato Pari Opportunità ha la propria sede operativa presso la sede dell’Ordine territoriale.
Articolo 2- Finalità
1. Il Comitato Pari Opportunità:
a) promuove le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
b) segnala al Consiglio dell’Ordine i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
c) vigila che nella concreta applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 139 del 2005, sia rispettato il principio della parità di genere.
Articolo 3 – Funzioni
1. Il Comitato Pari Opportunità non ha rappresentanza esterna e propone, tramite il Consiglio dell’Ordine, interventi volti ad assicurare una reale parità tra tutti gli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nel Registro dei tirocinanti. A tal fine può:
a) svolgere attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli iscritti nell’albo e dei tirocinanti al fine di individuare condizioni soggettive od oggettive di disparità nell’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
b) diffondere informazioni sulle iniziative intraprese, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine;
c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale;
d) proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
e) vigilare sull’applicazione delle norme esistenti in materia di pari opportunità e non discriminazione sia all’interno dell’Ordine che all’esterno, e segnalare al Consiglio dell’Ordine la necessità di intervenire laddove si ravvisi una non conformità alla norma;
f) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
g) promuovere iniziative e confronti tra Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Esperti
Contabili, Praticanti e altri operatori del diritto sulle pari opportunità;
h) promuovere e organizzare, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine, eventi formativi in materia di pari opportunità;
i) predisporre il bilancio di genere dell’Ordine territoriale;
l) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli iscritti e dei tirocinanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali anche tramite l’attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale;
m) formulare pareri al Consiglio dell’Ordine e compiere direttamente ogni attività utile a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori, a favorire e diffondere la cultura della parità e dell’uguaglianza anche rappresentativa.
2. Per la realizzazione delle sue attività e finalità il Comitato collabora con gli altri Comitati Pari
Opportunità istituiti presso gli altri Consigli dell’Ordine, locali, nazionali e/o sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite e/o costituende, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini professionali, Enti locali, Università, Consigliere di Parità e con ogni altro organismo pubblico o privato di parità.
Articolo 4 – Composizione
1. Il Comitato Pari Opportunità è composto da iscritti nelle due sezioni dell’Albo e dura in carica quattro anni. Fino all’insediamento del nuovo Comitato Pari Opportunità rimane in carica il Comitato uscente.
2. Il Comitato Pari Opportunità si compone di:
a) cinque membri effettivi se gli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale non superano il numero di cinquecento;
b) di sette membri effettivi se gli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale superano il numero di cinquecento.
Possono essere componenti effettivi dei Comitati Pari Opportunità esclusivamente coloro che sono stati eletti e il componente designato dal Consiglio dell’Ordine tra i suoi membri.
3. Uno dei membri del Comitato Pari Opportunità è designato dal Consiglio dell’Ordine, gli altri membri sono eletti ai sensi dell’articolo 8. Il Consiglio dell’Ordine procede alla designazione entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Accanto ai componenti effettivi, il Comitato, secondo le maggioranze previste all’articolo 6, può decidere l’accoglimento di ulteriori componenti, detti aggiunti, scelti fra gli iscritti nella sezione A o B dell’albo che abbiano manifestato la loro disponibilità o interesse a partecipare e collaborare alle attività del Comitato stesso. I componenti aggiunti non hanno diritto di voto nelle decisioni del Comitato, ma possono partecipare alle riunioni.
Articolo 5 – Le cariche
1. Il Consiglio dell’Ordine nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
2. Il Presidente:
a) rappresenta il Comitato Pari Opportunità;
b) convoca e presiede le riunioni;
c) formula l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenendo conto delle proposte formulate dagli altri componenti;
d) riferisce al Consiglio dell’Ordine in merito alle iniziative intraprese.
3. Il Vicepresidente:
a) sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso;
b) su delega del Presidente, svolge le funzioni di rappresentanza del Comitato.
4. Il Segretario:
a) redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle stesse;
b) svolge ogni altra attività di Segreteria, avvalendosi degli uffici e del personale a tal fine incaricato dal Consiglio dell’Ordine.
Articolo 6 – Riunioni
1. Il Comitato Pari Opportunità si riunisce, anche attraverso strumenti telematici, almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei componenti.
2. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza, anche attraverso strumenti telematici, della maggioranza dei suoi componenti effettivi. Le delibere sono approvate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Comitato sarà presieduto dal componente con la maggiore anzianità anagrafica.
4. Delle riunioni e delle delibere assunte viene redatto verbale, a cura del Segretario.
Articolo 7 – Strumenti e Risorse
1. Per garantire al Comitato Pari Opportunità le risorse necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio dell’Ordine dispone:
a) che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un dipendente della Segreteria per l’ausilio alle attività del Comitato;
b) che le delibere del Comitato vengano poste in esecuzione senza ritardo;
c) che nel proprio bilancio preventivo sia appostato specifico capitolo di spesa a disposizione del
Comitato per lo svolgimento delle sue attività;
d) quant’altro necessario per la corretta attività del Comitato Pari Opportunità.
Articolo 8 – Elezioni dei componenti del Comitato pari Opportunità
1. Le elezioni dei componenti del Comitato Pari Opportunità devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell’Ordine nelle stesse giornate e con le stesse modalità fissate per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine.
2. Hanno diritto di voto gli iscritti all’Albo, che godono dell’elettorato attivo ai fini dell’elezione del Consiglio dell’Ordine. 3. Possono essere eletti gli iscritti nelle due Sezioni dell’Albo che godono dell’elettorato attivo e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, sanzioni disciplinari. I componenti del Comitato Pari Opportunità non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
4. Sono ammesse solo candidature individuali. Le candidature devono pervenire a mezzo PEC alla Segreteria dell’Ordine almeno trenta giorni prima della data prevista per le elezioni.
5. Possono essere espresse tante preferenze quanti sono i componenti del Comitato da eleggere. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati per eccesso, del totale delle preferenze da esprimere.
6. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.
7. Contro i risultati delle elezioni del Comitato Pari Opportunità ciascun iscritto all’albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati.
8. Le elezioni sono disciplinate, per quanto non previsto dal presente Regolamento, dalle disposizioni del vigente regolamento elettorale per le elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Revisori.
Articolo 9 – Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione
1. La carica di componente del Comitato Pari Opportunità è incompatibile con quella di:
a) componente del Consiglio dell’Ordine, salvo che per il caso del membro designato dal Consiglio dell’Ordine,
b) Revisore unico o componente del Collegio dei Revisori territoriale o nazionale,
c) componente del Consiglio di disciplina,
d) componente del Consiglio Nazionale e del Consiglio Nazionale di Disciplina;
e) componente degli organi direttivi delle Casse di Previdenza.
2. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dal momento in cui si produce l’incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell’opzione, l’eletto si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
3. Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente del Comitato
Pari Opportunità, entro trenta giorni dall’evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti.
4. Nell’ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell’Ordine, quest’ultimo dovrà sostituirlo, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
5. Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall’albo, di irrogazione di sanzione disciplinare, ovvero decade per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato. L’intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di sessanta giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.
Articolo 10 – Costituzione del Comitato Nazionale Pari Opportunità
1. Presso il Consiglio Nazionale è istituito il Comitato Nazionale Pari Opportunità, costituito da un rappresentante per ciascuna Regione scelto dai Comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati Consiglieri nazionali.
2. Il Comitato Nazionale Pari Opportunità non ha rappresentanza esterna, ma costituisce un importante organo di dialogo con il Consiglio Nazionale per proseguire nel percorso di valorizzazione della persona eliminando barriere culturali, normative e organizzative che ne rallentano la crescita professionale.
3. Il Comitato Nazionale Pari Opportunità dura in carica quattro anni. Fino all’insediamento del nuovo Comitato Nazionale Pari Opportunità rimane in carica il Comitato uscente. Il Comitato Nazionale Pari Opportunità decade in caso di scioglimento o decadenza del Consiglio Nazionale e si procede al suo rinnovo in occasione delle nuove elezioni del Consiglio Nazionale.
4. Nel termine massimo di centottanta giorni dall’insediamento del Consiglio Nazionale, i Presidenti dei Comitati Pari Opportunità costituiti presso gli Ordini territoriali di una stessa Regione, riuniti in Assemblea, convocata dal Presidente del Comitato Pari Opportunità del capoluogo di Regione, nel giorno indicato dal Consiglio Nazionale, presso la sede del Comitato pari opportunità del capoluogo di Regione , eleggono il proprio Rappresentante regionale tra i componenti effettivi dei Comitati pari Opportunità e tra i componenti nominati dai Consigli degli Ordini territoriali. Per l’elezione del rappresentante regionale l’Assemblea si esprime con votazione palese e a ciascun Presidente spettano tanti voti quanti il Consiglio dell’Ordine territoriale ne ha espressi per l’elezione del Consiglio Nazionale in carica. Risulta eletto Rappresentante regionale il soggetto che riporta il maggior numero di voti espressi secondo quanto indicato nel periodo precedente e che sia stato scelto da almeno un terzo, arrotondato per eccesso all’unità superiore, dei Presidenti o delegati partecipanti alla votazione.
5. Il Comitato Nazionale Pari Opportunità, decorsi i centottanta giorni di cui al comma 4, inizierà ad esercitare le proprie funzioni, pur in assenza del Rappresentante regionale dei CPO territoriali che nel predetto temine non abbiano provveduto ad eleggere il proprio Rappresentante regionale.
6. In caso di impedimento del Presidente del Comitato pari Opportunità partecipa all’assemblea un membro del Comitato Pari Opportunità territoriale munito di delega scritta.
7. Il Consiglio Nazionale individua i Consiglieri Nazionali delegati al Comitato Nazionale Pari Opportunità entro trenta giorni dal proprio insediamento.
8. I componenti del Comitato Nazionale Pari Opportunità non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
9. Il Comitato Nazionale Pari Opportunità si riunisce, anche attraverso strumenti telematici. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza, anche attraverso strumenti telematici, della maggioranza dei suoi componenti effettivi. Le delibere sono approvate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Delle riunioni e delle delibere assunte viene redatto verbale, a cura del Segretario.
11. La Presidenza spetta ad uno dei Consiglieri Nazionali. Al suo interno il Comitato elegge il Vicepresidente e il Segretario.
Articolo 10 bis – Funzioni
1. Il Comitato Nazionale Pari Opportunità propone al Consiglio Nazionale, interventi volti ad assicurare una reale parità tra tutti gli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nel Registro dei tirocinanti. A tal fine:
a) compie ogni attività utile a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori, a favorire e diffondere la cultura della parità e dell’uguaglianza anche rappresentativa;
b) propone al Consiglio Nazionale iniziative legislative volte a realizzare la piena parità di genere;
c) crea una rete sinergica tra i Comitati Pari Opportunità territoriali;
d) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale;
e) diffonde informazioni sulle iniziative intraprese, d’intesa con il Consiglio Nazionale;
f) d’intesa con i Comitati pari opportunità territoriali, elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
g) vigila sull’applicazione delle norme esistenti in materia di pari opportunità e non discriminazione sia all’interno della Categoria che all’esterno;
h) anche d’intesa con i Comitati pari opportunità territoriali promuove iniziative e confronti tra Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Esperti Contabili, Praticanti e altri operatori del diritto sulle pari opportunità;
i) promuove e organizza, d’intesa con il Consiglio Nazionale, eventi formativi in materia di pari opportunità;
j) predispone il bilancio di genere del Consiglio Nazionale;
k) propone al Consiglio Nazionale, per il tramite dei suoi delegati, iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli iscritti e dei tirocinanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali anche tramite l’attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale.
2. Per la realizzazione delle sue attività e finalità il Comitato Nazionale collabora con gli altri Comitati Pari Opportunità istituiti presso gli altri Consigli nazionali e/o sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite e/o costituende, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, Università, Consigliere di Parità e con ogni altro organismo pubblico o privato di parità.
Articolo 10 ter – Disposizioni transitorie
1. Per i Comitati Pari Opportunità costituiti a seguito delle elezioni del 21-22 febbraio 2022 rimangono salve le nomine alla carica di Presidente, di Vicepresidente e di Segretario già effettuate alla data di entrata in vigore delle modifiche all’articolo 4, comma 2 e all’articolo 5 del presente regolamento.
Articolo 11 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale e trasmesso a tutti gli Ordini territoriali affinché ne assicurino un’ampia diffusione.